IL CONGEDO DI PATERNITA’

Da tempo se ne discute molto. In caso di gravidanza e di parto, si sente spesso infatti parlare del mitico congedo di paternità.

Le figure coinvolte sono sia la mamma, sia il papà, del nuovo o della nuova arrivato/a in famiglia. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere alla nostra assistente sociale Sara Colasanto, qualche delucidazione in più a riguardo. Date un’occhiata alla nostra infografica e chiariamoci maggiormente le idee…

Con congedo di paternità si intende un numero di giorni fruibili dal padre lavoratore dipendente in caso di nascita, adozione o affidamento, avvenuti nell’anno solare 2017 e prevede, fino a fine anno – 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni. Secondo le indicazioni fornite direttamente dall‘INPS, possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

 

 

Quanto spetta

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Requisiti

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.

Quando fare domanda

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Come fare domanda

Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente.

Ecco dopo aver chiarito meglio le idee non ci resta che augurarvi buona maternità e paternità a tutti i nuovi genitori!

 

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